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[1]I capi fanfara, i sottufficiali musicanti, trombettieri, tamburini e capi armaiuoli ed i sergenti maniscalchi, i quali, alla data in cui andra' in vigore la presente legge, siano vincolati ad una rafferma triennale con premio, hanno facolta' di compierla e potranno conseguire altre successive rafferme triennali con premio fino a tre complessivamente, a meno che preferiscano di optare pel trattamento della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata con la legge 2 luglio 1908, n. 328.
[2]Coloro che optano conservano il diritto alle indennita' relative alle rafferme con premio gia' compiute e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, acquistano diritto a tanti trentaseiesimi della indennita' inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi gia' compiuti di quella rafferma.
[3]Ai medesimi pero' nei riguardi degli aumenti triennali di assegno, come pure agli effetti del diritto all'impiego civile, il servizio prestato sara' computabile soltanto dal giorno in cui avvenne la cessazione dalla qualita' di raffermato con premio.
[4]Qualora poi le competenze cui avranno diritto nella nuova posizione fossero inferiori a quelle che percepivano come raffermati con premio, sara' loro corrisposta la differenza fino a tanto che non acquistino diritto a competenze uguali o maggiori.
Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
