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[1]Il Governo del Re, e' autorizzato a pubblicare, sentito il Consiglio di Stato, il testo unico delle disposizioni di legge riguardanti i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, con facolta' di coordinarle colle altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari ed integrative.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 20 dicembre 1932 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Gazzera - Jung.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1933 al 9 ottobre 2010
