Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1933 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 9 del decreto Luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919, quale fu modificato dall'art. 2 del R. decreto n. 2625 del 9 novembre 1923, convertito in legge con la legge n. 597 del 21 marzo 1926, sono sostituiti i seguenti:
[2]Art. 9. - Alle rafferme annuali possono essere ammessi, senza limiti di eta' ma entro i limiti di servizio stabiliti dal secondo comma dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale numero 494 del 6 aprile 1919, e sotto le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, che hanno compiuto le tre rafferme triennali, oppure, a titolo di esperimento, quelli di essi che, avendo compiuto la ferma di tre anni, o soltanto la prima o la seconda rafferma triennale, non si trovino in condizione di ottenere una di tali rafferme, sia per mancanza di requisiti di idoneita' fisica, sia per deficienza di altre qualita'.
[3]La rafferma annuale a titolo di esperimento non puo', di massima, essere concessa piu' di due volte consecutive.
[4]Il Ministero della guerra puo', pero', autorizzare la concessione di ulteriori rafferme a tale titolo nei riguardi dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma affetti da infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio, o sottoposti a procedimento penale per fatti commessi nell'esecuzione del servizio.
[5]In caso di ammissione a rafferma a titolo di esperimento per motivi di salute, i militari che abbiano riacquistato la prescritta idoneita' fisica saranno ammessi alla rafferma triennale con decorrenza dal termine della ferma, o della rafferma triennale precedente, se la loro infermita' era dipendente da causa di servizio, o, in caso contrario, dalla data successiva a quella del riacquisto della idoneita'.
[6]Art. 9-bis. - A coloro che, dopo aver ottenuto, a senso dell'art. 9, la rafferma annuale a titolo di esperimento, anziche' la rafferma triennale, siano in seguito riformati per infermita' dipendenti da cause di servizio, verranno corrisposti tanti trentaseiesimi della indennita' inerente alla rafferma triennale, che non hanno potuto ottenere, quanti sono i mesi di servizio compiuti col vincolo di rafferme annuali.
[7]La stessa indennita' spetta agli eredi del raffermato morto per infermita' dipendente da causa di servizio durante il corso di una rafferma a titolo di esperimento.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1933 al 9 ottobre 2010
