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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera del Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]La Societa' anonima Ferrovie Vicinali e' autorizzata ad eseguire il raddoppio del binario fra Centocelle e Grotte Celoni ed a provvedere all'approvvigionamento del materiale rotabile occorrente per l'intensificazione dell'esercizio lungo detto tratto, per una spesa che, entro il limite massimo di lire 8.000.000, sara' determinata in base a perizia da approvarsi dal Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 1
[9]Mediante convenzione da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze, saranno regolati i rapporti fra lo Stato e la Societa' in dipendenza degli incrementi patrimoniali come sopra autorizzati.
[10]Con decreto del Ministro per le finanze sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 30 maggio 1940-XVIII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Host Venturi - Di Revel
[15]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 febbraio 1941, n. 171
1La L. 20 febbraio 1941, n. 171 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' aumentato a L. 10.500.000 il limite massimo della spesa autorizzata con la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 681, per il raddoppio del binario tra Centocelle e Grotte Celoni delle Ferrovie Vicinali e per l'approvvigionamento del materiale rotabile occorrente per l'intensificazione dell'esercizio lungo detto tratto".
Testo in vigore dal 18 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
