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[1]I servizi inerenti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani competono ai comuni, i quali sono tenuti a provvedervi con diritto di privativa, ai sensi del testo unico approvato con R. decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2578, o direttamente o mediante concessione.

[2]Su proposta del Podesta' il Prefetto puo', con suo decreto, riconoscere, per ogni comune, zone con popolazione non agglomerata, nelle quali il trasporto dei rifiuti solidi urbani puo' essere accordato, ai singoli privati con speciale autorizzazione del Podesta' e sotto l'adempimento delle condizioni indispensabili perche' la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti stessi si svolgano in armonia ai principi stabiliti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-03-20;366~art9 · fonte del testo

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