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[1]Il Ministero dell'interno ha facolta' di disporre, presso i comuni del Regno, l'esecuzione di particolari esperimenti, anche a carattere tecnico-industriale, per lo studio e la risoluzione dei problemi attinenti in genere al perfezionamento dei servizi ed alla migliore e piu' economica utilizzazione dei rifiuti.
[2]Per tali studi ed esperimenti, che dovranno svolgersi sotto la direzione ed il controllo del Ministero dell'interno, il Ministero stesso, qualora non provveda direttamente al loro finanziamento, ha facolta' di ripartire la spesa necessaria, in tutto od in parte, tra i comuni piu' importanti del Regno.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
