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[1]I contravventori alle disposizioni stabilite dagli articoli 9, 14, 16, 20 e 21 della presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 5.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
[2]I contravventori alle norme che potranno essere emanate dal Governo del Re, ai termini dell'art. 2, ed alle restanti disposizioni della presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 2.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
