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[1]Non oltre il 31 dicembre 1942-XXI, deve essere provveduto ad una straordinaria revisione dei regolamenti di polizia urbana e di igiene edilizia, nella parte che si riferisce alla materia dei servizi contemplati nel 1° comma dell'art. 2.
[2]Nulla e' innovato alla disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 102 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
