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Le concessioni od autorizzazioni eventualmente date dai comuni ai termini del secondo comma dell'art. 269 del Testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, si intendono revocate entro il 31 dicembre 1942-XX.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
