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[1]Qualora nei contratti, verbali o scritti, di affitto dei locali soggetti alla tassa di cui all'art. 26 e in corso all'entrata in vigore della vigente legge, sia stabilito che il canone comprende l'importo del corrispettivo per il ritiro e trasporto delle immondizie domestiche o di analogo altro compenso, detto canone, dalla data d'applicazione della tassa stessa e per tutta la durata dei contratti, dovra' essere ridotto dell'ammontare della somma che, a tale titolo, viene in atto pagata dal proprietario.
[2]Nel caso che il proprietario paghi invece, allo stesso titolo, una somma globale per tutto uno stabile, essa dovra' essere ripartita in proporzione dell'ammontare delle pigioni effettivamente pagate.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
