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[1]Nella prima compilazione degli elenchi, saranno iscritte d'ufficio le imprese che risultino in atto concessionarie dei servizi contemplati dalla presente legge, sempre che non sussista, nei loro confronti, procedimento per risoluzione di contratto.
[2]Le altre imprese potranno presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per essere iscritte negli elenchi.
[3]La prima compilazione degli elenchi dovra' essere ultimata entro il 31 dicembre 1941-XX.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
