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La Commissione predetta provvede alla cancellazione delle imprese dagli elenchi:
- a)nei casi di negligenza o malafede contemplati dall'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, e cio' in deroga alle disposizioni del 1° comma, parte seconda, dello stesso art. 68;
- b)per gravi violazioni delle leggi penali, risultanti da sentenza di condanna irrevocabile;
- c)per indegnita' morale e politica;
- d)per litigiosita';
- e)per fallimento o liquidazione;
- f)per cessazione di attivita';
- g)per mancato pagamento della tassa di cui all'art. 30. Per le Societa', le ipotesi previste dalle lettere a), b), e c), si riferiscono alle persone indicate dall'art. 31.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
