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[1]Alla Commissione di cui all'art. 33 e' data facolta', di sospendere dalla iscrizione le imprese nei seguenti casi:
[2]1° quando sia accertato dalla Commissione stessa che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in istato di grave dissesto;
[3]2° quando a carico dell'appaltatore siano in corso procedimenti penali e amministrativi, per l'accertamento di responsabilita' inerenti alla condotta e gestione dell'appalto;
[4]3° quando l'appaltatore siasi reso colpevole di negligenza non grave.
[5]Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sara' anche determinata la durata della sospensione stessa, durante la quale le imprese non potranno concorrere a nuove gare di appalto.
[6]Analogo procedimento, in quanto applicabile, e' adottato per le Societa'.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
