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Le imprese iscritte negli elenchi possono concorrere alle gare di appalto con la presentazione del certificato generale del casellario giudiziale, per le ditte individuali, e del certificato di cui alla lettera f) dell'art. 31 per le Societa' commerciali, nonche' del certificato d'iscrizione negli elenchi dal quale deve risultare la classifica di iscrizione.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
