Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997. Leggi il testo vigente →
[1]E' costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione che procede all'esame delle domande d'iscrizione ed alla revisione dei requisiti degli appaltatori gia' iscritti e delibera in merito alle iscrizioni ed alla variazione del limite di somma degli appalti pel quale la iscrizione e' concessa, nonche' alle eccezionali variazioni derivanti dall'autorizzazione ministeriale prevista dal comma 5° dell'art. 30.
[2]E' riservata alla Commissione la facolta' di effettuare accertamenti anche sulla potenzialita' tecnica e finanziaria delle imprese iscritte o da iscrivere.
[3]Della Commissione fanno parte:
[4]1° due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno con funzioni di presidente;
[5]2° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
[6]3° un rappresentate del Ministero delle corporazioni;
[7]4° un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi per la finanza locale);
[8]5° un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari;
[9]6° un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e dei trasporti vari;
[10]7° un rappresentante dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione.
[11]Il presidente ed i membri della Commissione, in caso di assenza o d'impedimento, sono sostituiti dai loro supplenti, la cui designazione viene fatta dai Ministeri ed enti interessati secondo la rispettiva competenza.
[12]Il Ministro per l'interno designa inoltre un proprio funzionario che ricoprira' le funzioni di segretario della Commissione.
[13]Alla nomina della Commissione si provvede con decreto del Ministro per l'interno.
[14]I nominati durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
