Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997. Leggi il testo vigente →
[1]Per mantenere in vigore la iscrizione negli elenchi, i richiedenti, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono produrre al Ministero dell'interno la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa per l'anno solare successivo, nonche' il certificato d'iscrizione alla organizzazione sindacale competente.
[2]Ove nel termine suddetto non sia presentata tale quietanza e comunque permanga la iscrizione nell'elenco senza il pagamento della tassa, la ditta incorre nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificata con R. decreto 26 marzo 1936-XVI, n. 1418, e la cancellazione viene operata d'ufficio.
[3]Per ottenere la cancellazione dagli elenchi, i richiedenti devono presentare al Ministero dell'interno, entro il 31 dicembre di ciascun anno, apposita domanda redatta sulla prescritta carta da bollo.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
