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[1]Per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 29 le imprese debbono presentare domanda in competente carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
- a)certificato di cittadinanza italiana;
- b)certificato del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, e certificato di buona condotta rilasciato dal Podesta' e vidimato dal Prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda d'iscrizione;
- c)certificato d'iscrizione alla competente organizzazione sindacale;
- d)certificato dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, comprovante l'attivita' o l'idoneita' specifica dell'impresa, nonche' l'indicazione delle persone aventi facolta' di impegnarla legalmente;
- e)certificato d'idoneita' morale e politica rilasciato dal Prefetto, sentito il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista;
- f)per le Societa' commerciali, certificato della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda d'iscrizione, dal quale risulti che la Societa' non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato.
[2]Nel certificato dovra' essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze si siano verificate nel decennio anteriore a tale data;
- g)certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti il reddito di categoria B per il quale l'appaltatore e' iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;
- h)quietanza dell'Ufficio del registro comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa. Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia ancora iniziato l'attivita' di appaltatore o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovra' prodursi analoga dichiarazione dell'Ufficio predetto, in sostituzione del certificato.
[3]Qualora si richieda l'iscrizione di una Societa', i certificati di cui alle lettere a), b, c) debbono riferirsi a tutti i componenti, ove si tratti di Societa' in nome collettivo; ai soci accomandatari per le Societa' in accomandita; al presidente, al consigliere delegato e comunque alle persone cui e' conferita la firma sociale per le Societa' anonime.
[4]Per le Societa' cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma, debbono riferirsi al presidente e al rettore tecnico.
[5]Per le Societa' in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneita' tecnica deve riferirsi ad uno o piu' soci per le prime, e ad uno o piu' soci accomandatari per le seconde.
[6]Per le Societa' anonime, l'idoneita' tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico.
[7]Per le Societa' cooperative e loro Consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico.
[8]Inoltre per le Societa', comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli Annunzi Legali, nel quale e' stato inserito l'avviso della costituzione della Societa'.
[9]Per le Cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.
[10]Per i Consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera f) del presente articolo e' rilasciato dal Ministero delle corporazioni.
[11]Per le Societa' anonime e per le Cooperative occorre altresi' sia comprovata l'iscrizione nel bollettino del Ministero delle corporazioni.
[12]Il direttore tecnico puo' essere sostituito; ma in tal caso la Societa' deve comunicare la nomina del nuovo direttore alla Commissione di cui all'art. 33 producendo i documenti prescritti.
[13]Le imprese debbono inoltre provare la loro idoneita' nel campo dell'attitudine specifica necessaria all'espletamento dei servizi per i quali domandano l'iscrizione, nonche' la loro potenzialita' finanziaria agli effetti del limite di cui all'art. 30.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
