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[1]Per assolvere i compiti di cui all'art. 2 e' istituito, come ripartizione organica del Ministero dell'interno, un «Ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani».
[2]Presso tale Ufficio possono essere chiamati a prestare temporaneo servizio, anche per i necessari compiti d'ispezione, esperti in materia di nettezza urbana dipendenti dalle Amministrazioni comunali.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
