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A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, agli appalti di tutti servizi contemplati dalla presente legge, dell'importo non inferiore alle lire 25.000 annue, possono essere ammesse solo le imprese idoneamente attrezzate dal punto di vista tecnico e finanziario iscritte in appositi elenchi depositati presso il Ministero dell'interno e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero stesso.

Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-03-20;366~art29 · fonte del testo

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