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A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, agli appalti di tutti servizi contemplati dalla presente legge, dell'importo non inferiore alle lire 25.000 annue, possono essere ammesse solo le imprese idoneamente attrezzate dal punto di vista tecnico e finanziario iscritte in appositi elenchi depositati presso il Ministero dell'interno e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero stesso.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
