Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997. Leggi il testo vigente →
[1]I rifiuti che si formano nei locali degli Istituti di cura e di prevenzione, pubblici o privati, non possono essere ne' asportati ne' accumulati in depositi, ma devono essere distrutti od inceneriti sul posto.
[2]Tale disposizione non si estende ai rifiuti di medicazione, nel caso che, a scopo di ricupero, essi vengano sottoposti ad un procedimento di sterilizzazione e di lavaggio.
[3]Il Prefetto della Provincia, puo', in via eccezionale, accordare una deroga all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di rifiuti che non costituiscano pericolo d'infezione.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
