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[1]I nuovi impianti per i servizi di nettezza urbana e per gli stabilimenti di cernita e di utilizzazione, sia industriale, sia agricola, dei rifiuti devono sorgere a distanza non minore di 1000 metri dall'abitato nei centri di popolazione agglomerata, e la scelta della localita' deve essere approvata dal Prefetto.
[2]La relativa deliberazione, da adottarsi dal Podesta', sentiti l'ufficiale sanitario e il dirigente del servizio comunale di nettezza urbana, e' trasmessa al Prefetto corredata dal piano topografico e da una relazione illustrativa.
[3]Il Prefetto deferisce ad apposita Commissione, presieduta dal vice Prefetto e di cui fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere, capo del Genio civile, il capo dell'Ufficio tecnico comunale ed un membro del Consiglio provinciale sanitario, l'incarico di eseguire un sopraluogo per accertare se la localita' designata presenti le condizioni richieste, in rapporto all'ubicazione ed alla estensione del terreno, alla distanza di esso dal piu' vicino centro di popolazione agglomerata, al prevedibile sviluppo dell'abitato e, infine, alle esigenze del traffico.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
