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I comuni nei quali sia stata dichiarata obbligatoria la creazione degli impianti, ai sensi dell'art. 22, possono essere riuniti in consorzio nei modi e con le forme di cui agli articoli 156 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
