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[1]Il Ministro per l'interno puo' dichiarare obbligatoria la creazione di speciali impianti di utilizzazione industriale ed agricola dei materiali cerniti e residuati dalla cernita nei comuni piu' importanti del Regno.
[2]I provvedimenti relativi alla dichiarazione di obbligatorieta' di tali impianti saranno adottati, a seconda della rispettiva competenza, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e per le foreste, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.
[3]Qualora i provvedimenti predetti si riferiscano alle industrie disciplinate dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, e dai relativi decreti di applicazione, il Ministro per le corporazioni sentira' la Corporazione competente.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
