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[1]Il Ministero dell'interno ha l'alta vigilanza ed il controllo sull'andamento dei servizi contemplati dalla presente leggo nonche' di tutti gli altri che, nella materia, hanno carattere complementare ed accessorio.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare al riguardo apposite norme di carattere obbligatorio, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
