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[1]Nei centri in cui siano istituiti i servizi regolati dalla presente legge, l'asportazione di tutti i rifiuti esterni ed interni deve essere effettuata giornalmente.
[2]Deroghe a tale disposizione possono essere accordate, per ciascun comune, con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, soltanto per i rifiuti interni e fatta eccezione per quelli che si formano negli alberghi, nelle pensioni, nelle comunita' d'ogni genere e negli esercizi e spacci pubblici.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
