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[1]Il gettito dei rifiuti ed il temporaneo deposito di essi nelle pubbliche vie e piazze, nei pubblici mercati coperti e scoperti, e nei terreni pubblici e privati sono vietati.
[2]Le aree scoperte entro i fabbricati, od interposte ad essi, come pure le strade praticabili d'ogni genere ed i tratti di spiagge prospicienti gli abitati, o adibiti a pubblico passeggio, o annessi a stabilimenti balneari, devono essere tenuti sgombri da ogni rifiuto a cura dei rispettivi proprietari, amministratori e conduttori;
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
