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[1]I rifiuti interni dei centri di popolazione aggiornerete devono essere raccolti e conservati, fino al momento del trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione.
[2]Nel caso che a tale fine vengano adoperati recipienti portatili, questi debbono essere muniti di coperchio a chiusura ermetica.
[3]Tale disposizione, in quanto applicabile, deve essere fatta osservare nelle scuderie e stalle in genere debitamente autorizzate e nei luoghi adibiti a deposito di pollame vivo o altri animali di cui sia consentito l'allevamento.
[4]Spetta al Podesta', sentito l'ufficiale sanitario, stabilire norme speciali per la conservazione temporanea, fino al momento del trasporto, dei rifiuti degli stabilimenti per la produzione, lavorazione e preparazione di sostanze alimentari.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
