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[1]Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati dalla presente legge, devono essere sempre salvaguardati nel miglior modo l'igiene ed il decoro, anche per quanto si riferisce alle condizioni di lavoro del personale ad essi addetto.
[2]Le relative norme sono stabilite dal Podesta', con apposito regolamento da approvarsi a norma di legge, sentiti l'Ufficiale sanitario e, ove occorra, il competente Ispettorato corporativo.
[3]Nei servizi stessi dovranno, inoltre, essere rispettate le norme vigenti per impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche, in conformita' all'art. 268 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
