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[1]Le deliberazioni ed i progetti che riguardano opere e provviste per l'impianto, la sistemazione, l'ampliamento e la trasformazione dei servizi contemplati dalla presente legge, anche degli stabilimenti per la cernita e la utilizzazione industriale ed agricola dei rifiuti urbani di tutti i comuni capoluoghi di provincia, dei comuni sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo debitamente riconosciute e dei comuni che in base all'ultimo censimento hanno una popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti devono riportare, oltre le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche l'approvazione del Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.
[2]Tale approvazione e' richiesta anche nel caso in cui i servizi e gli stabilimenti di cui al precedente comma siano gestiti in concessione da privati imprenditori.
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
