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[1]La raccolta, il trasporto e lo smaltimento (utilizzazione o dispersione e distruzione) dei rifiuti urbani assumono, nei riflessi dell'igiene, dell'economia e del decoro, carattere di interesse pubblico.
[2]Agli effetti dell'applicazione della presente legge, sono considerati rifiuti solidi urbani:
- a)le immondizie ed i rifiuti delle aree pubbliche, o comunque destinate, anche temporaneamente, ad uso pubblico (rifiuti esterni);
- b)le immondizie ed, in genere, gli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti interni).
Testo in vigore dal 23 maggio 1941 al 2 marzo 1997
