Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990. Leggi il testo vigente →

I Centri di produzione degli emoderivati, oltre che alle attivita' demandate ai Centri trasfusionali, di cui al precedente articolo 6, provvedono alla preparazione ed alla distribuzione dei derivati del sangue umano a lunga conservazione per uso profilattico, terapeutico e diagnostico. Tali centri sono di norma regionali o interregionali. L'autorizzazione al funzionamento e' rilasciata dal Ministro per la sanita', previo accertamento dei requisiti tecnico-sanitari, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Ogni tipo di emoderivato a lunga conservazione e' prodotto e distribuito dai Centri suddetti, per gli usi di cui al primo comma del presente articolo, a seguito di autorizzazione del Ministro per la sanita', che la concede previo controllo dell'istituto superiore di sanita'.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari