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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge:

  • a)ad emanare le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, conservazione ed impiego dei derivati;
  • b)alla determinazione dei requisiti minimi che essi debbono possedere e dei controlli cui debbono essere sottoposti. Il Ministro per la sanita', inoltre, puo' stabilire con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, i compensi dovuti per l'espletamento dei servizi trasfusionali e per la cessione del sangue da parte della categoria dei datori.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art20 · fonte del testo

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