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[1]Coloro che ricusassero di fornire le notizie domandate nelle schede, o che alterassero scientemente la verita', incorreranno in un'ammenda non minore di lire cinque ed estensibile a cinquanta.
[2]Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono di azione pubblica, e si applicheranno ad esse i procedimenti indicati agli articoli 201, 202 e 203 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164.
Testo in vigore dal 21 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
