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La misura dei proventi netti della pubblicita', effettivamente realizzati in ciascun anno, da devolvere a beneficio degli enti od istituti di cui al precedente articolo sara' fissata annualmente con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
Testo in vigore dal 27 maggio 1930 al 22 dicembre 2008
