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[1]Il Ministero delle finanze ha la facolta' di devolvere a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini e di altri enti od istituti da designarsi dal Capo del Governo, parte dei proventi netti della pubblicita' sulle scatole dei fiammiferi che, a' termini dell'art. 11 della convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, viene esercitata dal Consorzio industrie fiammiferi.
[2]Analoga facolta' e' data all'Amministrazione dei monopoli di Stato per la pubblicita' eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio.
Testo in vigore dal 27 maggio 1930 al 22 dicembre 2008
