Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009. 294 parole tolte, 20 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: All'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3282, sono aggiunti i seguenti capoversi:
tolto: 6°) sono anticipate dall'Erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o piu' giornali dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicita' ordinati ai sensi degli articoli 723, 727, 729 del Codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei capoversi dell'art. 50 del Codice civile, e dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora per qualsiasi circostanza venga a cessare in essa lo stato di poverta';
tolto: 7°) sono altresi' anticipate dall'Erario le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'art. 120 del Codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita, prevista dagli articoli 534 capoverso, 570 e 576 capoverso n. 4 dello stesso Codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora sia cessato il suo stato di poverta', e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del Codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 21 gennaio 1943-XXI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - PAVOLINI
tolto: Visto, il Guardasigilli: Grandiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1943-01-21;46~art1 · fonte del testo
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