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La gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania. E' in facolta' del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di delegare l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, lettere d) ed e), agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo dell'Ufficio del genio civile, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto, nonche' al collaudo ed alla liquidazione dei lavori. Per i lavori di cui alla presente legge aventi il carattere di particolare urgenza puo' provvedersi mediante licitazione o trattativa privata, o in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art9 · fonte del testo

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