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L'Amministrazione degli ospedali riuniti di Salerno e' autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino all'Ammontare di un miliardo di lire per completare il fabbisogno occorrente per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero di quella citta'. Sui mutui previsti dal presente articolo lo Stato corrispondera' il contributo costante annuo del 5 per cento per trentacinque anni.

Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art19 · fonte del testo

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