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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere in dipendenza dell'alluvione verificatasi nell'ottobre 1954 nella provincia di Salerno:

  • a)agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
  • b)al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;
  • c)al ripristino di opere idrauliche di 2ª, 3ª e 4ª categoria appartenenti allo stesso bacino idrografico, nonche' nei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;
  • d)alle opere di riparazione e di ricostruzione degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;
  • e)alle opere di riparazione e ricostruzione degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza e assistenza, che siano di proprieta' di Province, Comuni ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
  • f)alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto ovvero destinati ad uso di assistenza e beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
  • g)alla concessione di contributi nella spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione;5
  • h)al consolidamento ed al trasferimento di abitati, anche se non compresi nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445. La ricostruzione delle opere indicate nelle precedenti lettere b), c), d), e), f) e g), ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessita', puo' aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite e in tutti i casi nell'ambito della provincia di Salerno. Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati quali degli abitati non compresi nelle tabelle, anzi cennate, siano da consolidare o da trasferire. Nel caso di trasferimento, il decreto sara' emanato sentito il parere delle Amministrazioni comunali e provinciali interessate. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici e' altresi' autorizzato a provvedere alla costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero. Per gli abitati stessi il piano regolatore e' approvato dal Provveditore alle opere pubbliche per la Campania in deroga a tutte le norme previste dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

La L. 26 luglio 1965, n.969ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "I contributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, non potranno superare, complessivamente, per ciascuna unita' immobiliare, la somma di lire 5 milioni."

Testo in vigore dal 1 settembre 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1965

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1955 al 1 settembre 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 26 luglio 1965, n.969ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "I contributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, non potranno superare, complessivamente, per ciascuna unita' immobiliare, la somma di lire 5 milioni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art1 · fonte del testo

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