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Le domande per la connessione dei contributi di cui all'articolo precedente debbono essere presentate, in carta libera, ai competenti uffici del Genio civile, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio sono attribuite la questione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo. I contributi, di cui all'articolo 1, possono essere concessi, previo accertamento tecnico contabile, anche se i lavori sono stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;4~art2 · fonte del testo

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