Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 1 lettere d), c) f), g) h), 2, 5, 10 e 11 della legge 3 aprile 1955, n. 279, in relazione alle calamita' naturali di cui alle lettere seguenti e nei limiti di stanziamento a fianco di ciascuna indicati:

  • a)alluvioni verificatesi nel bacino imbrifero del fiume Oglio e affluenti durante il secondo semestre del 1960, nelle province di Brescia e Bergamo, per la somma di lire 1.800 milioni;
  • b)alluvioni verificatesi nella provincia di Terni nel 1960 e terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti nel 1960 e nel 1961, per la somma di lire 350 milioni;
  • c)terremoti verificatisi nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Firenze, per la somma di lire 350 milioni;
  • d)alluvioni verificatesi nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Rovigo, per la somma di lire 150 milioni;
  • e)alluvioni verificatesi negli anni 1960 e 1961 nei Comuni rivieraschi del lago di Garda, per la somma di lire 200 milioni.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;4~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari