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Al personale di cui all'articolo 1, che successivamente alla cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa non abbia assunto altro impiego o lavoro dipendente che dia comunque titolo a pensione, e' concessa, in relazione al servizio effettivamente prestato presso detto Ministero, una indennita' di esodo nella misura prevista dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, maggiorata del 30 per cento. L'indennita' e' calcolata sugli assegni fissi in godimento alla data di cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa e da essa va detratto quanto gli interessati hanno gia' percepito alla data anzidetta allo stesso titolo o comunque a titolo di liquidazione.

Testo in vigore dal 4 maggio 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-03-31;214~art4 · fonte del testo

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