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Per l'assistenza ai sinistrati che siano nelle zone di residenza, e che siano in condizioni di bisogno sara' provveduto mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli enti comunali di assistenza, con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero dell'interno. A favore dei sinistrati suddetti sara' corrisposto, sino alla ripresa della loro attivita' lavorativa e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il sussidio temporaneo giornaliero di cui al secondo comma dell'articolo precedente. I termini previsti nel precedente comma e nel terzo comma dell'art. 19 potranno essere prorogati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art20 · fonte del testo

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