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Le provvidenze assistenziali, delle quali in atto fruiscono i profughi per eventi di guerra, sono estese a favore dei profughi delle zone colpite dalle alluvioni verificatesi nell'autunno 1953 in Calabria. Il Ministro per l'interno promuove, adotta e coordina tutte le iniziative che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione, e l'assistenza ai profughi suddetti, avvalendosi, oltre che degli uffici periferici dello Stato, anche degli altri enti pubblici, nonche' di associazioni e comitati aventi scopi assistenziali.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art18 · fonte del testo

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