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All'art. 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, sostituire l'ultimo comma con il seguente: "La liquidazione ed il pagamento dei contributi e degli indennizzi per importo netto non superiore a lire 1 milione, verranno fatti con le modalita' prescritte dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, numero 31, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art14 · fonte del testo

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