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[1]Gli utenti delle valli, per l'esecuzione dei lavori di miglioramento vallivo, potranno ottenere dalla Banca nazionale del lavoro la concessione di mutui ai sensi del R. decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 303.
[2]Il contributo previsto dall'art. 4 della presente legge non e' cumulabile col contributo nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti a norma dell'art. 45 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
