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[1]Per corrispondere i contributi di miglioramento e' autorizzata la spesa di lire 8.000.000, la quale per lire 4.000.000 sara' prelevata dai fondi previsti per le opere di miglioramento fondiario dal R. decreto-legge 18 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modificazioni, e per lire 4.000.000 gravera' sulle assegnazioni disposte con l'art. 5 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 626.
[2]Il limite d'impegno stabilito dall'art. 5 del predetto R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, e successive modificazioni, e' diminuito di lire 1.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1942-XX-1943-XXI al 1945-XXIII- 1946-XXIV.
[3]La spesa di cui al primo comma del presente articolo sara' stanziata in otto esercizi a decorrere dal 1942-XX - 1943-XXI in relazione al fabbisogno.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
