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[1]Entro un trimestre dall'entrata in vigore della presente legge gli utenti delle valli presenteranno all'Ufficio del genio civile di Venezia un piano organico delle opere giudicate adatte al miglioramento delle valli. Tale piano, qualora riscontrato corrispondente alle finalita' della presente legge dal Commissariato generale per la pesca, dalla Direzione marittima e dal Magistrato alle acque, sara', entro il successivo trimestre, approvato dal Magistrato stesso, sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo.
[2]Al pagamento del contributo, decurtato dei contributi o sussidi che fossero su altro titolo gia' stati corrisposti sul bilancio dello Stato, sara' provveduto dal Magistrato nei limiti di nove decimi in base a stati di avanzamento rilasciati dal Genio civile di Venezia e all'ultimo decimo su collaudo eseguito da un funzionario del Genio civile estraneo all'Ufficio stesso.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
