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[1]Per provvedere ai lavori di cui al precedente articolo e' autorizzata la spesa di L. 23.000.000, la quale per L. 11.500.000 fara' carico ai fondi di cui alla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105.
[2]La spesa di cui al presente articolo sara' stanziata in quattro esercizi a decorrere dal 1942-XX-1943-XXI in ragione del fabbisogno.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
