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[1]Nella laguna di Venezia sara' provveduto, a cura e spese dello stato, all'esecuzione dei lavori di apertura e di sistemazione dei canali vivificatori delle valli da pesca, alla formazione e riatto dei rilevati degli argini circondarii e alle opere necessarie alla loro difesa, nonche' alla costruzione dei manufatti necessari all'alimentazione delle valli stesse.
[2]Tali lavori saranno eseguiti a mezzo del Magistrato alle acque, il quale per le opere arginali potra' valersi anche degli utenti delle valli.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
